Guida all’etichettatura del pesce e dei prodotti ittici: dai requisiti obbligatori alle informazioni facoltative. Scopri come la normativa regola tracciabilità e rintracciabilità, garantendo la qualità e la sicurezza dei prodotti ittici freschi.
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Indice dei contenuti
L’etichettatura dei prodotti alimentari rappresenta una fonte di informazione indispensabile e, molto spesso, il mezzo principale con il quale il consumatore è in grado di valutare attributi e qualità del prodotto che altrimenti non potrebbe conoscere.
Per l’impresa rappresenta un importante strumento di marketing, in quanto consente di comunicare in maniera diretta al consumatore la reale variabilità dei prodotti offerti, affinché possa effettuare acquisti consapevoli.
In questa mini guida, trovi le principali informazioni sull’etichettatura del pesce e dei prodotti ittici in generale.
Cosa deve riportare l’etichetta del pesce fresco?
Per prodotto ittico fresco si intende il prodotto la cui denominazione del suo stato fisico risulta differente da “decongelato”, “in polvere”, “ricongelato”, “liofilizzato”, “surgelato”, “congelato” e “affumicato”.
Il prodotto fresco, privo di imballaggio ed esposto nella maggior parte dei casi sui banconi, deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie:
- denominazione della specie insieme alla denominazione scientifica;
- metodo di produzione - se “pescato” o “pescato in acque dolci” o “allevato”;
- stato fisico;
- zona di cattura;
- tipologia di attrezzi da pesca utilizzati;
- eventuali ingredienti presenti;
- prezzo in relazione al peso netto.
La zona di cattura si riferisce all’origine del prodotto:
- per i prodotti catturati in mare nelle zone FAO 27 e 37 - Oceano Atlantico Nord Orientale e Mar Mediterraneo e Mar Nero - va indicata inoltre la sottozona di cattura;
- per i prodotti allevati occorre indicare lo Stato UE o il Paese Extra UE di allevamento;
- per i prodotti pescati in acque dolci si riporta il nome del lago o del fiume indicando allo stesso tempo lo Stato UE ed Extra UE.
In etichetta vanno sempre fornite obbligatoriamente informazioni sugli allergeni. Qualora fosse assente un elenco di ingredienti, la presenza deve essere indicata con il termine “contiene” seguito dal nome degli allergeni.
In questo caso specifico, essendo il pesce stesso un allergene, si applica la regola generale in base alla quale l’indicazione della presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze non è richiesta quando la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento al nome della sostanza.
Informazioni facoltative
Secondo il Regolamento 1379/2013 - Articolo 39 - possono essere aggiunte una serie di informazioni facoltative da inserire in etichetta su base volontaria, ma a due condizioni:
- non devono occupare lo spazio apposito per le informazioni obbligatorie previste a livello normativo;
- devono essere veritiere e non devono trarre in inganno il consumatore.
Le informazioni facoltative che si possono inserire sono:
- data di cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti dell’acquacoltura;
- data dello sbarco dei prodotti della pesca o informazioni riguardanti il porto di sbarco dei prodotti;
- informazioni più dettagliate sul tipo di attrezzi da pesca;
- nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, informazioni sullo Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato tali prodotti;
- informazioni di tipo ambientale;
- informazioni di tipo etico e/o sociale;
- informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto.
Normativa sull’etichettatura dei prodotti ittici
Oltre al Regolamento (UE) 1169/2011 sull’intera categoria di prodotti alimentari, per quanto riguarda l’etichettatura dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura si prende in considerazione il Regolamento (UE) n. 1379/2013 a cui abbiamo accennato nel paragrafo precedente.
Questo Regolamento riguarda l’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che riporta le informazioni da fornire ai consumatori - Articoli da 35 a 39.
Inoltre, analizza determinate varietà di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, riportate all’interno dell’Allegato I nelle lettere A, B, C, ed E, che sono vendute al consumatore finale o alla collettività.
Tra le specie di interesse vi sono:
-
pesci vivi, pesci freschi o refrigerati, pesci congelati, filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata) freschi, refrigerati o congelati;
-
pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all’alimentazione umana;
-
crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana. Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana;
-
alghe.
Sono escluse dal Regolamento le preparazioni e le conserve a base di prodotti ittici, molluschi, crostacei, insalate di mare e prodotti sottoposti a panatura.
In questi casi le informazioni che devono essere riportate sono quelle previste dall’Articolo 19 del D.Lgs. 231/2017. Nello specifico:
- denominazione commerciale;
- ingredienti;
- modalità di conservazione;
- percentuale di glassatura;
- eventuale designazione di congelato, ai sensi dell’Allegato VI del Regolamento CE 1169/11;
- allergeni presenti in conformità dell’Allegato II del Regolamento CE 1169/11.
Il Regolamento 1379/2013 fornisce ulteriori informazioni in merito alle informazioni obbligatorie da comunicare al consumatore. In particolare, il requisito legato allo scongelamento del prodotto - lettera d nella lista di informazioni sul Regolamento - non si applica:
- agli ingredienti presenti nel prodotto finito;
- agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria per il processo di produzione;
- ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria;
- ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di uno di questi processi.
I prodotti della pesca e dell’acquacoltura confezionati in MAP - Modified Atmosphere Packaging o Confezionamento in Atmosfera Modificata - devono riportare l’indicazione “confezionati in atmosfera protettiva”.
I prodotti della pesca non trasformati, sottoposti a congelamento, devono riportare la data di congelamento, oppure la data di primo congelamento se congelati più di una volta.
I prodotti ittici ottenuti mediante metodo di separazione meccanica devono riportare questa indicazione sull’etichetta, al fine di permettere una corretta informazione al consumatore.
Infine, i prodotti ai quali sono state aggiunte proteine di origine diversa, accanto alla denominazione, devono riportare “con proteine aggiunte” e la relativa origine.
Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti ittici
Per garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti, è fondamentale garantirne la tracciabilità lungo tutto la filiera, mettendo a disposizione dei consumatori tutte quelle informazioni riguardanti, in questo caso, i prodotti della pesca e le loro origini.
Questo, anche al fine di poter ripercorrere a ritroso il percorso commerciale e produttivo dei prodotti - rintracciabilità.
Per questo motivo, sia la FAO che l’Unione Europea hanno attribuito alla tracciabilità e all’etichettatura dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura una maggiore importanza, al fine di evitare l’introduzione nella filiera ittica di prodotti provenienti da pesca INN - pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata - oppure il verificarsi di attività illecite e fraudolente.
La rintracciabilità di filiera per il prodotto ittico è regolata dal D.Lgs. 531 del 30 dicembre 1992 e nella Direttiva UE 91/493/CEE, in cui nell’articolo 7 si riporta che ogni stabilimento, nave officina, o mercati all’ingrosso, per poter operare è necessario utilizzare un numero di riconoscimento.
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