Nuove disposizioni per la formazione degli addetti alla segnaletica stradale

Nuove disposizioni per la formazione degli addetti alla segnaletica stradale

Il 13 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.37 il Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2019 che definisce le nuove procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ai cantieri stradali che si svolgono in presenza di traffico veicolare, sostituendo il precedente Decreto Interministeriale del 4/3/2013.

L’Allegato II del Decreto, entrato in vigore il 15 marzo 2019, contiene importanti novità relative alla formazione degli operatori. I datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici sono, infatti, responsabili di formare gli addetti ai lavori sulle corrette procedure di apposizione della segnaletica stradale sulla specifica tipologia di strada.

Sono distinti i percorsi formativi per i lavoratori (8 ore) e per i preposti (12 ore). Entrambi prevedono tre moduli: giuridico-normativo, tecnico, pratico, con test di verifica intermedi e finali.

Rispetto alla normativa previgente:

  • sono stati eliminati i moduli sulla legislazione generale di sicurezza;
  • è stato distinto il percorso formativo per categoria di strada
  • è stato regolato il passaggio da “lavoratore” a “preposto”: la formazione potrà essere infatti integrata con un corso della durata di 4 ore;
  • è stato modificato l’obbligo di aggiornamento: quinquennale e della durata minima di 6 ore;
  • è stato innalzato il numero massimo dei partecipanti ai corsi da 25 a 35 allievi.


Tra i soggetti formatori autorizzati all’erogazione dei corsi si ritrovano Regioni e Province Autonome, Enti di formazione accreditati secondo il modello di accreditamento specifico di ogni Regione, le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori rappresentative nel settore dell’edilizia e dei trasporti, il Ministero dell’Interno, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Relativamente ai docenti e ai requisiti per lo svolgimento della formazione, il DM 22/1/2019 individua:

  • il RSPP aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale;
  • un formatore con esperienza documentata, almeno quinquennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali.


L’istruttore per il modulo pratico deve invece possedere esperienza professionale documentata, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici.

Per maggiori informazioni, leggi il testo completo del Decreto.


Se hai bisogno di supporto a riguardo, contattaci per richiedere i nostri servizi di consulenza per la sicurezza sul lavoro.


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