Cosa si intende per etichettatura ambientale? Quali contenuti bisogna inserire sulle etichette? Ecco tutti i chiarimenti di cui hai bisogno.
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L’etichettatura ambientale rappresenta oggi un obbligo concreto per tutte le aziende che operano nel settore degli imballaggi. Dal 1° gennaio 2023, questa disposizione è diventata operativa su tutto il territorio nazionale, dopo un percorso normativo che ha visto la definizione delle linee guida attraverso il Decreto Ministeriale n. 360 del 28/09/2022.
L’obiettivo è fornire ai consumatori informazioni precise sulla gestione degli imballaggi a fine vita, facilitando il riciclo e ottimizzando l’intera filiera.
I dati più recenti mostrano che il 55,2% delle referenze grocery presenti in ipermercati, supermercati e libero servizio riporta già in etichetta la codifica identificativa del materiale di composizione del packaging.
I risultati evidenziano un progresso significativo se confrontati con la situazione del 2020, quando soltanto il 30% dei 120 mila prodotti della GDO analizzati riportava le informazioni necessarie per il corretto riciclo della confezione.
Quali sono gli obblighi specifici da rispettare? Come si applica concretamente questa normativa?
Vediamo tutto quello che devi sapere sull’etichettatura ambientale obbligatoria degli imballaggi, dalle disposizioni normative agli esempi pratici di implementazione, per aiutarti a comprendere e applicare correttamente questa importante disposizione.
Normativa su etichettatura ambientale: cosa prevede?
Il quadro normativo italiano sull’etichettatura ambientale degli imballaggi ha subìto una trasformazione radicale con il D.Lgs. 116/2020. Questo decreto, recependo le direttive UE 2018/851 e 2018/852, ha modificato il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) rendendo obbligatorie le indicazioni per il corretto smaltimento.
Dopo un periodo di transizione, l’obbligo è scattato definitivamente il 1° gennaio 2023. Resta possibile commercializzare le scorte prive dei nuovi requisiti, purché immesse in commercio prima di tale data e accompagnate da prova documentale.
Chi sono i soggetti obbligati?
Secondo l’art. 218 del D.Lgs. 152/2006, i responsabili dell’etichettatura sono i produttori, categoria che comprende i fornitori e fabbricanti di materiali **di imballaggio e i **trasformatori e importatori di imballaggi vuoti.
Cosa deve riportare l’etichetta?
In base alla Direttiva 94/62/CE e alle recenti linee guida (DM 360/2022), ogni imballaggio deve presentare una marcatura chiaramente visibile e leggibile, che resista anche dopo l’apertura della confezione.
Le informazioni minime per il consumatore finale includono i seguenti elementi.
- 1. Identificazione del materiale: l’uso del codice alfanumerico previsto dalla Decisione 97/129/CE. Ad esempio. da 1 a 19 per la plastica, da 20 a 29 per carta e cartone, con relative abbreviazioni come PET o HDPE.
- 2. Indicazioni sulla raccolta: è necessario specificare la famiglia del materiale prevalente in peso. Ad esempio “Raccolta Carta”, “Raccolta Plastica”.
- Standard UNI: l’etichettatura deve essere realizzata seguendo le norme tecniche UNI applicabili.
La Comunità Europea ha stabilito anche quali materiali sono soggetti a questo sistema di identificazione - Decisione 97/129/CE - ossia: plastica, carta, cartone, metalli, legno, vetro e tessili.
I materiali composti, invece, devono essere indicati con la lettera C, seguita dalla sigla del materiale principale dell’imballaggio.
Imballaggi compostabili e biodegradabili
Per gli imballaggi destinati alla raccolta dell’organico, la norma è ancora più specifica per evitare contaminazioni nei processi di riciclo. In etichetta devono comparire:
- la conformità agli standard europei (EN 13432 per gli imballaggi o EN 14995 per altri manufatti).
- i dati identificativi del produttore e dell’ente certificatore.
- istruzioni chiare per guidare il cittadino nel corretto conferimento dei rifiuti organici.

Chiarimenti e Linee Guida CONAI
Il CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi - ha elaborato linee guida specifiche per supportare le aziende nell’implementazione dell’etichettatura ambientale obbligatoria. Queste indicazioni nascono da un lavoro collaborativo con l’Istituto Italiano Imballaggio e dalla partecipazione di numerosi attori del mondo associativo e industriale.
Il documento non ha valore normativo, ma rappresenta un ottimo supporto per chiarire i dubbi dei produttori.
I chiarimenti più importanti riguardano:
- le componenti per cui è prevista l’etichettatura ambientale
- i contenuti obbligatori da inserire e quelli facoltativi
- il riferimento alle norme tecniche UNI applicabili.
Vediamoli insieme.
Etichettatura ambientale e componenti
Nelle Linee Guida, CONAI chiarisce che l’etichettatura ambientale è prevista per tutte le componenti separabili manualmente dal sistema di imballaggio.
Puoi riportare l’etichettatura in tre diversi punti del prodotto:
- sulle singole componenti separabili
- sul corpo principale dell’imballaggio
- sulla componente su cui si trova già l’etichetta, facilitando al consumatore la lettura dell’informazione riportata.
Se non è possibile, dato che tutti gli imballaggi devono essere etichettati nelle modalità che l’azienda ritiene più opportune ed efficaci, puoi utilizzare soluzioni digitali, come il QR code o app dedicate.
Contenuti obbligatori e facoltativi in etichetta
I principali dubbi sono dovuti proprio ai contenuti da inserire.
CONAI, dopo aver valutato il testo della norma, ritiene che i contenuti possano essere diversi in relazione alla destinazione d’uso dell’imballaggio - B2B, destinati ad altre aziende, o B2C, destinati al consumatore finale.
Su tutti gli imballaggi, primari, secondari e terziari - sia B2B che B2C - devi inserire la codifica alfanumerica di identificazione, prevista dalla Decisione 97/129/CE e descritta nei paragrafi precedenti.
Inoltre, per quelli destinati al consumatore finale - B2C - devi inserire le diciture necessarie a guidarlo nella raccolta differenziata.
Il suggerimento di CONAI è di indicare questo tipo di informazione con la dicitura “Raccolta plastica”, ad esempio, invitando il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Invece, come informazione facoltativa, puoi considerare di aggiungere all’etichetta la tipologia di imballaggio e le istruzioni che guidano il consumatore alla corretta raccolta differenziata. Ad esempio: separa l’etichetta, appiattire dopo l’uso, schiaccia per il verso lungo, oppure svuota l’imballaggio.
Norme tecniche UNI applicabili
Per quanto riguarda il riferimento a queste norme - art. 219 D.Lgs 152/2006 - secondo CONAI, si può ritenere applicabile quando il produttore vuole comunicare in etichetta specifici contenuti disciplinati a livello tecnico dalle norme UNI.
Vediamo alcuni esempi.
Se la Decisione 97/129/CE non prevede un’identificazione specifica per un polimero o per classificare e riconoscere i polimeri provenienti dal riciclo, dovrai fare riferimento alle norme UNI 1043-1 e UNI 10667-1.
Oppure, se vuoi comunicare informazioni aggiuntive a carattere volontario sulla qualità ambientale dell’imballaggio - come claim ambientali, diciture o simboli - devi consultare la norma UNI EN 14021.
Su questo punto, la Giunta Esecutiva UNI a fine 2020 ha approvato l’avvio dei lavori per un nuovo progetto sull’elaborazione di prassi di riferimento - UNI/PdR - che serviranno da linee guida per l’etichettatura ambientale dei prodotti del mercato food & beverage, con particolare riferimento ai prodotti confezionati con bottiglie di PET.
Ti forniamo il link per poter scaricare le Linee Guida CONAI ufficiali.
Etichettatura ambientale imballaggi: esempi pratici
L’applicazione concreta dell’etichettatura ambientale richiede una conoscenza precisa dei diversi materiali e delle codifiche corrispondenti. Vediamo come implementare correttamente questa normativa per le principali categorie di imballaggi.
1. Imballaggi in plastica
Per i polimeri plastici, la Decisione 129/97/CE prevede codici specifici, che vanno da 1 a 6, per i materiali più comuni, mentre tutti gli altri rientrano nel codice 7.
- PET 1: bottiglie e flaconi.
- HDPE 2: contenitori per latte o detersivi.
- Codice 7 (Altri): per polimeri non specificati (es. PA 7 per poliammide) o per i multistrato.
- Multistrato: secondo la norma UNI EN 11469, i diversi materiali si indicano tra le parentesi angolate (es. >PET+HDPE< 7).
2. Carta, cartone e cartoncino
La marcatura varia in base alla tipologia di materiale cartaceo, ma la destinazione è sempre la raccolta carta:
- PAP 20: cartone ondulato.
- PAP 21: cartone non ondulato (cartoncino).
- PAP 22: carta.
3. Imballaggi compositi
Si definiscono “compositi” gli imballaggi formati da materiali non separabili manualmente. Si identificano con la lettera C/ seguita dal codice del materiale prevalente.
- C/PAP 84 (es. Tetra Pak): composto da carta, plastica e alluminio.
- Regole di smaltimento: se la carta è maggiore o uguale al 60%, va nella raccolta carta, se la carta è minore di 60%, va nella raccolta indifferenziata.
È importante ricordare che le regole variano localmente, pertanto suggerisci sempre al consumatore di verificare le disposizioni del proprio Comune o di consultare il sito www.tiriciclo.it.
Ora conosci le principali novità sugli obblighi di etichettatura ambientale. Per arricchire il tuo bagaglio di competenze tecniche sull’etichettatura e sugli imballaggi ti suggeriamo il nostro corso sull’etichettatura dei prodotti alimentari e il corso aggiornamento per la gestione dei MOCA per l’industria agroalimentare.
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