Il nuovo Regolamento UE 2018/848 rivoluziona il settore dell’agricoltura biologica in Europa, rafforzando le regole su produzione, trasformazione, etichettatura e controllo. In questo articolo esaminiamo le principali disposizioni e novità del regolamento per aiutare gli operatori del settore a muoversi con successo nel nuovo quadro normativo.
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Indice dei contenuti
Il settore dell’agricoltura biologica in Europa sta vivendo una grande trasformazione, iniziata con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento sulla Certificazione Biologica dell’Unione Europea, noto come Regolamento UE 2018/848. Questo regolamento rivede e rafforza le regole per la produzione, trasformazione, etichettatura e controllo dei prodotti biologici, con l’obiettivo di creare condizioni di parità per gli operatori del settore, semplificare le normative, e aumentare la fiducia dei consumatori.
Comprendere le implicazioni di questo nuovo regolamento è essenziale per le aziende che operano nell’ambito del biologico, sia a livello di produzione che di trasformazione e commercializzazione.
Questo articolo esamina in dettaglio le principali disposizioni del Regolamento UE 2018/848, analizzando obiettivi, punti chiave e novità introdotte, al fine di fornire agli operatori del settore gli strumenti necessari per affrontare con successo questo nuovo panorama normativo.
Cosa si intende con il termine biologico
Definizione di Agricoltura Biologica
La Comunità Europea definisce l’agricoltura biologica come un metodo agricolo volto a produrre alimenti con sostanze e processi naturali, che tendono ad avere un impatto ambientale limitato.
Questa definizione sottolinea il rispetto dei sistemi e dei cicli naturali, la preservazione degli elementi del paesaggio naturale, l’uso responsabile di energia e risorse, e l’esclusione di organismi geneticamente modificati - OGM - e loro derivati.
Principi chiave dell’agricoltura biologica
Secondo il Regolamento UE 2018/848, l’agricoltura biologica si basa sui seguenti principi fondamentali.
- Rispetto dei sistemi e dei cicli naturali mantenendo e migliorando lo stato dei suoli, delle acque e dell’aria, la salute dei vegetali e degli animali e l’equilibrio tra di essi.
- Preservazione degli elementi del paesaggio naturale, come i siti del patrimonio naturale.
- Impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la sostanza organica e l’aria.
- Produzione di alimenti e altri prodotti agricoli e dell’acquacoltura di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggiano l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali.
- Integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti e mangimi.
- Progettazione e gestione in modo appropriato di processi biologici basati su sistemi ecologici e impiegando risorse naturali interne al sistema di gestione.
- Limitazione dell’uso di fattori di produzione esterni.
- Considerazione delle condizioni sanitarie, delle diversità regionali in materia di equilibrio ecologico, climatico e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche.
- Esclusione dall’intera catena dell’alimentazione biologica la clonazione animale, l’allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti e le radiazioni ionizzanti. Mantenimento di un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie.
Requisiti per la produzione biologica
Per ottenere la certificazione biologica, le aziende devono rispettare una serie di requisiti specifici.
- Mantenimento e miglioramento della fertilità e della biodiversità del suolo
- Utilizzo di sementi, piante e animali con elevata diversità genetica
- Adozione di pratiche di produzione vegetale e animale adatte all’ambiente locale
- Implementazione di misure per preservare la biodiversità e prevenire organismi nocivi e malattie
- Utilizzo limitato di fattori di produzione esterni e esclusione di OGM
- Progettazione e gestione dei processi biologici basata sulla valutazione dei rischi e sull’adozione di misure precauzionali
Periodo di conversione
Se decidi di acquisire la certificazione, devi affrontare un periodo di conversione, durante il quale dovrai rispettare le norme di produzione biologica, senza però poter commercializzare ancora i prodotti come biologici.
Solo al termine di questo periodo di transizione, i prodotti potranno essere commercializzati come tali.
Il Regolamento UE 2018/848 prevede alcune eccezioni a questa regola:
- Gli alimenti e i mangimi di origine vegetale con un solo ingrediente agricolo possono essere commercializzati come “in conversione” dopo 12 mesi di conversione.
- Il materiale riproduttivo vegetale, come sementi e piante, può essere commercializzato come “in conversione” dopo 12 mesi di conversione.
Sistema di certificazione
Per ottenere la certificazione biologica, gli operatori - produttori, trasformatori e distributori - devono notificare le proprie attività alle autorità competenti, prima di iniziare il periodo in conversione.
Al fine di ridurre i costi di ispezione e certificazione, il regolamento introduce un nuovo sistema di certificazione di gruppo, che semplifica l’accesso al regime per le piccole aziende agricole.
Controlli ufficiali ed etichettatura
Il sistema di controllo previsto dal Reg. UE 2018/848 è stato rafforzato attraverso misure precauzionali più stringenti e controlli della catena di approvvigionamento più robusti, basati su valutazioni di rischio.
In linea di principio, gli operatori sono soggetti a un controllo in loco almeno una volta all’anno, ma questo periodo può essere esteso fino a due anni in assenza di non conformità.
Inoltre, il regolamento stabilisce norme più rigorose sull’etichettatura dei prodotti biologici, richiedendo l’indicazione dell’origine della materia prima in prossimità del logo UE.
Preparazione alimentare
Il Regolamento UE 2018/848 apporta alcune modifiche anche al settore della preparazione alimentare biologica, con particolare riferimento agli additivi, coadiuvanti tecnologici e ingredienti non biologici.
Additivi e coadiuvanti tecnologici
La lista degli additivi e coadiuvanti tecnologici ammessi nella produzione biologica è rimasta sostanzialmente invariata, ad eccezione dell’introduzione della Cellulosa (E460) per la produzione della gelatina.
Tuttavia, per diversi additivi e coadiuvanti, come farina di semi di carrube, gomma di guar, gomma arabica e gomma di tara, dal 2022 è diventato obbligatorio l’utilizzo della versione biologica.
Ingredienti non biologici
Il regolamento ha ulteriormente ristretto la lista degli ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati, con un limite del 5% della quantità totale di materie prime di origine agricola.
Questa nuova lista è entrata in vigore a partire dal 2024.
Un’altra novità riguarda l’introduzione di una lista positiva delle sostanze chimiche ammesse, per la pulizia e disinfezione degli impianti di trasformazione, che risulta essere attiva sempre a partire dal 2024.
Produzione vegetale
Il Regolamento ha introdotto importanti novità anche per quanto riguarda la produzione vegetale biologica, in particolare per quanto concerne prodotti fitosanitari e fertilizzanti.
Prodotti Fitosanitari
La lista delle sostanze attive ammesse per la produzione di fitofarmaci biologici è stata aggiornata e allineata alla normativa europea di settore. Ora tutte le sostanze attive sono accompagnate dai rispettivi numeri CAS e identificativi, facilitandone l’identificazione e l’utilizzo.
Fertilizzanti
Una delle principali novità riguarda i fertilizzanti di origine marina, come alghe, molluschi, chitina e altri, per i quali è richiesto che derivino da produzioni biologiche o da produzioni sostenibili. Inoltre, il Regolamento conferma che, oltre ai fertilizzanti con marchio CE, sono ammessi anche quelli autorizzati a livello nazionale.
Tuttavia, il percorso di applicazione del Regolamento UE 2018/848 è parzialmente disallineato con quello del nuovo regolamento europeo sui fertilizzanti - Regolamento UE 1009/2019. Questo potrebbe creare alcune criticità nella gestione e nella verifica da parte degli organismi di certificazione.
Produzioni zootecniche
Il Regolamento UE 2018/848 introduce diverse novità anche per quanto riguarda la produzione animale biologica, ampliando il campo di applicazione a nuove specie come avicoli e cervidi, ed estendendo il regime di controllo a settori preliminari della produzione avicola.
Mangimi e additivi
La lista delle materie prime ammesse per la produzione di mangimi biologici è stata ampliata, includendo nuove voci come farina, olio e altre materie prime di origine acquatica, colesterolo, erbe aromatiche, melassa, fitoplancton e zooplancton, specifici composti proteici e spezie.
Inoltre, sono stati aggiunti nuovi additivi per insilati, come acido formico, formiato di sodio, acido propionico e propionato di sodio, nonché l’astaxantina tra gli additivi organolettici.
Per quanto riguarda le vitamine e le provitamine, il regolamento prevede una preferenza per quelle derivate da prodotti agricoli, mantenendo tuttavia la possibilità di utilizzare anche quelle di sintesi identiche nel caso in cui non siano disponibili quelle naturali.
Importazioni da Paesi Terzi
Il Regolamento UE 2018/848 stabilisce anche le condizioni per l’importazione di prodotti biologici da paesi non membri dell’Unione Europea.
Affinché un prodotto possa essere venduto nell’UE come biologico, deve essere conforme a regole di produzione e controllo riconosciute come equivalenti a quelle in vigore nell’Unione, e deve essere accompagnato da un certificato emesso dall’autorità, o dall’organismo di controllo competente nel paese terzo.
Atti di Esecuzione e Delegati
Per implementare il Regolamento UE 2018/848, la Commissione Europea ha adottato una serie di atti di esecuzione e delegati, che definiscono nel dettaglio le modalità applicative del nuovo regolamento. Tra questi, segnaliamo:
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1165 - autorizza ed elenca i prodotti e le sostanze destinati alla produzione biologica
- Regolamento Delegato (UE) 2021/642 - modifica l’etichettatura dei prodotti biologici
- Regolamento Delegato (UE) 2021/715 - definisce i requisiti per i gruppi di operatori
- Regolamento Delegato (UE) 2021/1006 - stabilisce il modello del certificato di conformità
Questo complesso quadro normativo richiede agli operatori del settore biologico un costante aggiornamento e un’attenta gestione, per garantire il rispetto delle nuove disposizioni.
Gli operatori biologici sono infatti tenuti a comprendere in dettaglio le implicazioni di questo nuovo quadro normativo, adeguando i propri processi produttivi, di trasformazione e di controllo, per garantire la conformità e cogliere le opportunità offerte dal mercato del biologico in continua espansione.
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